giovedì 3 marzo 2011

A proposito di frodi alimentari


Con il termine "frode alimentare" si intende una serie di condotte illecite riconducibili ad "adulterazione" "alterazione",  "contraffazione""sofisticazione" dei prodotti alimentari.
  • L’adulterazione consiste nella variazione, non dichiarata, dei componenti di un prodotto alimentare: è il caso, ad esempio, dell’olio d’oliva misto ad olio di semi che viene, però, immesso sul mercato come olio d’oliva puro al 100%.
  •  L’alterazione consiste nella modifica, spesso dovuta ad una inadeguata conservazione, della composizione del prodotto alimentare, tale da intaccare le caratteristiche nutrizionali e di salubrità dello stesso; a volte si fa utilizzo di ingredienti o aromi particolari per mascherare le alterazioni
  • La contraffazione consiste nell’azione fraudolenta finalizzata a far apparire un prodotto alimentare dotato di caratteristiche diverse da quelle che possiede realmente: è il caso, ad esempio, della commercializzazione del sidro come moscato d’uva.
  •  La sofisticazione consiste nell’operazione fraudolenta che si attua sostituendo alcuni ingredienti del prodotto alimentare con altri di minor pregio: è il caso, ad esempio, del caffè sostituito in parte con l’orzo.
  • QUADRO NORMATIVO -  Occorre, innanzitutto, puntualizzare che il complesso di norme esistenti in tema di repressione della frode alimentare è quanto mai variegato e che il sistema sanzionatorio attuale si articola su diversi livelli.
  • Il primo livello riguarda la disciplina prevista dagli artt. 439, 440, 442, 444, 515, 516 e 517 del codice penale; il secondo, la legge n. 283 del 1962, inerente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari; il terzo, infine, le normative specifiche di settore, destinate a regolare la composizione e a prescrivere le modalità di conservazione di determinati prodotti alimentari.
  • Ponendo l’attenzione sul primo dei tre livelli sopra illustrati, particolare importanza assumono le norme del codice penale dedicate ai “delitti di comune pericolo mediante frode” che, concepite per la tutela degli interessi dei consumatori, garantiscono l’affidamento di questi nella genuinità, integrità, purezza dei prodotti alimentari.
  • Si tratta di un complesso di disposizioni che punisce le condotte di alterazione e di contraffazione di sostanze alimentari idonee a produrre rischi per la collettività.  In particolare, l’art. 439 del codice penale punisce l’avvelenamento di acque o di sostanze destinate all’alimentazione con la reclusione non inferiore a quindici anni.
  • Se dal fatto deriva la morte di una o più persone, la pena è quella dell’ergastolo. Con la reclusione da tre a dieci anni è punita, invece, secondo quanto previsto dall’art. 440 del codice penale, l’adulterazione ovvero la contraffazione di sostanze alimentari se pericolose per la salute pubblica.
  • Soggiace alle stesse pene chi detiene per il commercio, pone in commercio, o distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica. Si tenga presente che la condotta vietata si configura anche per il solo fatto di esporre sostanze alimentari pericolose.
  • Con l’espressione “frode nell’esercizio del commercio” ci si riferisce ai casi in cui nell’esercizio di un’attività commerciale, si consegna all’acquirente una cosa per un’altra, o diversa per origine, provenienza, qualità e quantità, da quella dichiarata o pattuita. Pertanto la frode in commercio si realizza nella condotta dell’esercente che consegni ad esempio,  prosciutto crudo non di Parma al richiedente prosciutto di Parma. La pena prevista per la frode in commercio è la reclusione fino a due anni ovvero la multa fino a euro 2.065.
  • La giurisprudenza ha, poi, precisato che la generica offerta in vendita o la semplice detenzione per la vendita, consistente, ad esempio, nella esposizione sui banchi di vendita di prodotti alimentari scaduti, per esserne stata alterata o sostituita sulle confezioni l’originale indicazione del termine minimo di conservazione, costituisce tentativo di frode in commercio, indipedentemente da ogni rapporto con l’acquirente.
  • Il tentativo di frode in commercio è configurabile anche nell’ambito dell’attività di ristorazione, nel caso in cui siano impiegati prodotti surgelati, non solo quando venga omessa l’indicazione di tale tipo di alimenti nella lista delle pietanze ma anche quando la loro indicazione sia fatta con caratteri molto piccoli, in modo da sfuggire all’attenzione della clientela .
  •  Da ultimo, la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine è punita con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a euro 1.032. La giurisprudenza ha precisato che per sostanza alimentare non genuina deve intendersi quella che non contiene le sostanze o i quantitativi previsti ovvero quella che contiene additivi non consentiti (Es.: vendita di salsiccia fresca di carne suina che poi risulta contenere carne bovina).
  • CASI PECULIARI - Le ipotesi più frequenti di frodi alimentari a danno dei consumatori si realizzano attraverso false dichiarazioni in merito alla provenienza, alla qualità, alla composizione e alle caratteristiche di un prodotto alimentare; attraverso indicazioni ingannevoli ed insidiose, atte a magnificare indebitamente un prodotto alimentare e le sue caratteristiche; attraverso la mancata corrispondenza degli ingredienti dichiarati (realizzata attraverso l’assenza o il minor contenuto di quelli di pregio); attraverso la mancata elencazione degli ingredienti “indesiderati” (es. conservanti) o di minor valore (es. olii di diversa natura); attraverso “manipolazioni” della data di scadenza o di TMC (termine minimo di conservazione).
  • Sotto questo aspetto, analizzando le relazioni dell’Ispettorato centrale repressione frodi sull’attività e i controlli svolti annualmente, è possibile tracciare un quadro generale delle frodi alimentari che si registrano nel nostro Paese con maggior frequenza. Fra le altre, si segnalano le frodi riguardanti:
  •  vini: vendita di vini comuni come DOC o DOCG, utilizzo di aromi per nascondere il gusto di vini scadenti, utilizzo di trucioli di legno per dare il sapore di “barrique”, aggiunta di zucchero  per elevare il grado alcolico.
  •  formaggi: presenza di latte vaccino in formaggi dichiarati di bufala, pecora o capra; impiego di grassi idrogenati nella fabbricazione del burro, di mozzarelle ed di altri formaggi freschi.
  •  pasta: utilizzo di farina di grano tenero invece che della semola di  grano duro.
  • riso:  dichiarazioni in etichetta di varietà non corrispondenti all’effettivo contenuto.
  •  uova: false dichiarazioni  sulla data di scadenza, di deposizione o di imballaggio. L’Istituto centrale repressione frodi ha riscontrato, infatti, casi di postdatazione delle confezioni, ma anche di mancato confezionamento delle uova entro i termini previsti: condotte che consentono di fatto di commercializzare uova di qualche giorno come appena deposte.
  •  prodotti biologici: commercializzazione di prodotti biologici sprovvisti della documentazione attestante l’origine ed il metodo di produzione.Specifica regolamentazione ha ricevuto, con il regolamento (CE) n. 1019/2002 del 13 giugno 2002, la commercializzazione dell’olio d’oliva. Il regolamento ha stabilito nuove regole per l’etichettatura degli olii d’oliva venduti al consumatore finale, direttamente o come ingredienti di altri prodotti alimentari. In particolare, le disposizioni sul confezionamento dell’olio devono garantire la tutela della salute del consumatore al momento dell’acquisto, sottraendolo al rischio, sempre più frequente, di vendita sfusa di olio senza etichette. Spesso infatti l’olio viene miscelato ad olii di qualità inferiore o ad altre sostanze, ovvero prodotto senza osservare le norme igieniche essenziali.

Nessun commento:

Posta un commento